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Disoccupazione e Finanziamento alle PMI


Data: 29.03.2020 / Carriera News

Indennitá di disoccupazione

L'assicurazione contro la disoccupazione versa prestazioni in caso di disoccupazione, lavoro ridotto, perdita di lavoro dovuta a condizioni meteorologiche e insolvenza del datore di lavoro.
Inoltre l'assicurazione concede sussidi per i provvedimenti di prevenzione della disoccupazione, i cosiddetti «provvedimenti inerenti al mercato del lavoro» in Svizzera.
Ne hanno diritto coloro che hanno compiuto un determinato periodo contributivo minimo o che sono dispensati dalla dimostrazione dell'obbligo contributivo per un motivo indicato dalla legge. L'obbligo contributivo sussiste per tutti i lavoratori dipendenti (a carico per metà dei datori di lavoro e per metà dei lavoratori); le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente non possono assicurarsi.

Pacchetto da oltre 40 miliaridi

Il Consiglio federale ha stanziato oltre 40 miliardi di franchi per poter arginare le conseguenze economiche della propagazione del covid-19.

I provvedimenti di questo ampio pacchetto, indirizzati a diversi gruppi target, sono pensati per evitare licenziamenti, preservare l'occupazione, garantire gli stipendi e sostenere i lavoratori indipendenti.

Sostegno in termini di liquiditá alle PMI

Le domande di credito potranno essere presentate a partire da giovedì 26 marzo 2020 tramite il sito:
https://covid19.easygov.swiss/it/

Nonostante le indennità per lavoro ridotto, numerose aziende dispongono di sempre meno liquidità per coprire i costi correnti a causa delle chiusure aziendali e del brusco calo della domanda. Bisogna evitare che aziende sostanzialmente solvibili vadano incontro a difficoltà. Aiuti immediati mediante crediti transitori con fideiussioni:

affinché le banche possano concedere crediti transitori alle PMI (ditte individuali, società di persone, persone giuridiche), il Consiglio federale avvierà un programma di garanzie della portata di 20 miliardi di franchi, poggiante sulle attuali strutture delle organizzazioni di fideiussioni. Le imprese direttamente interessate riceveranno rapidamente e senza lungaggini burocratiche fino al 10 per cento del fatturato o 20 milioni di franchi al massimo. Gli importi fino a 0,5 milioni di franchi saranno pagati subito dalle banche e garantiti al 100 per cento dalla Confederazione. Gli importi di entità superiore saranno garantiti all.85 per cento dalla Confederazione e subordinati a una breve analisi bancaria. Gli importi creditizi fino a 0,5 milioni di franchi dovrebbero coprire oltre il 90 per cento delle imprese colpite dal COVID. Secondo il Consiglio federale questo meccanismo equivale a un monte complessivo di crediti transitori di 20 miliardi di franchi garantiti dalla Confederazione. Nei prossimi giorni il governo sottoporrà alla Delegazione delle finanze delle Camere federali (DelFin) un credito d.impegno urgente, i cui capisaldi saranno disciplinati in una ordinanza per far fronte a gravi turbamenti, che verrà adottata e pubblicata a metà della settimana prossima. Si potrà rispondere alle domande dei diretti interessati (come inoltrare le richieste di crediti ecc.) solo da quel momento.

Proroga per il pagamento delle assicurazioni sociali: alle aziende colpite dalla crisi potrà essere concessa una proroga temporanea, senza interessi, per il pagamento dei contributi dovuti alle assicurazioni sociali (AVS/AI/IPG/AD). Le imprese hanno inoltre la facoltà di far adeguare l.importo degli acconti periodici versati ad AVS/AI/IPG/AD qualora la loro massa salariale abbia subìto una sostanziale diminuzione. Lo stesso vale per i lavoratori indipendenti che registrano un crollo del fatturato. La valutazione delle proroghe di pagamento e della riduzione degli acconti è di competenza delle casse di compensazione AVS.

Apporto di liquidità in ambito fiscale e per i fornitori della Confederazione: le imprese avranno la possibilità di dilazionare i termini di pagamento, senza interessi di mora. Di conseguenza, dal 20 marzo 2020 al 31 dicembre 2020 l.interesse sarà azzerato (0,0 %) per l.imposta sul valore aggiunto, per i dazi doganali, per particolari tasse al consumo e per le tasse d.incentivazione. Durante questo periodo non verranno fatturati interessi di mora. All.imposta federale diretta si applica la stessa regola dal 1°marzo 2020 al 31 dicembre 2020. Infine, l.Amministrazione federale delle finanze ha esortato le unità amministrative della Confederazione ad esaminare con celerità le fatture dei creditori e a bonificarle prontamente, a prescindere dai termini di pagamento, rafforzando così le liquidità dei fornitori della Confederazione.

Principio della «sospensione» secondo la legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF): in tutta la Svizzera dal 19 marzo 2020 al 4°aprile compreso non si può procedere ad atti esecutivi contro un debitore. Il Consiglio federale ha disposto la cosiddetta «sospensione» nella seduta del 18 marzo 2020.

Semplificazione del lavoro ridotto

L'indennità per lavoro ridotto (ILR) è uno strumento che permette di compensare temporanei cali dell'attività, preservando i posti di lavoro. L'attuale situazione economica, di portata assolutamente eccezionale, va a pesare fortemente anche sulle persone che lavorano a tempo determinato o con un contratto interinale, oppure che occupano una posizione analoga a quella del datore di lavoro, nonché su coloro che hanno un contratto di apprendistato.